Regime forfettario: come stimare tasse e contributi

Nel forfettario il reddito fiscale non coincide con il fatturato meno le spese effettive: deriva dal coefficiente associato all’attività. Il risultato resta una stima e va verificato sulla situazione personale.

Calcola una stima in regime forfettario

Dal fatturato alla base imponibile

Il coefficiente di redditività trasforma i ricavi in reddito forfettario. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali deducibili; sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono davvero tutti i requisiti per una nuova attività.

La soglia ordinaria dei ricavi è 85.000 euro. Oltre 100.000 euro la disciplina prevede la cessazione nello stesso anno: una simulazione non può sostituire la verifica puntuale delle cause di accesso, permanenza o esclusione.

Cosa non determina il simulatore

Il calcolo non decide se puoi aderire al regime e non ricostruisce rapporti di lavoro precedenti, partecipazioni societarie o altre cause ostative. Selezionare l’aliquota ridotta significa dichiarare un’ipotesi, non ottenere una certificazione.

Le spese reali non riducono direttamente il reddito forfettario. Incidono però sulla liquidità: per valutare la convenienza economica vanno considerate separatamente dal risultato fiscale.

Esempi di calcolo

Esempio: professionista con coefficiente del 78%

  1. Ricavi ipotetici: 40.000 €.
  2. Reddito forfettario: 40.000 × 78% = 31.200 €.
  3. Dalla cifra si deducono i contributi ammessi; solo dopo si applica il 15% o, se spettante, il 5%.

Attenzione: L’esempio illustra il metodo: contributi e imposta effettivi dipendono dall’anno e dalla gestione previdenziale.

Domande frequenti

Nel forfettario posso sottrarre tutte le fatture di spesa?

No. Il reddito è determinato con il coefficiente; i costi effettivi non sono dedotti analiticamente, mentre i contributi previdenziali seguono le regole previste.

L’aliquota del 5% spetta automaticamente a chi apre la Partita IVA?

No. È subordinata ai requisiti di legge per la nuova attività; in caso di continuità sostanziale con un lavoro precedente può non spettare.

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